Tassazione separata per i canoni di locazione percepiti in ritardo

Tassazione separata per i canoni di locazione percepiti in ritardo

Tale possibilità trova riscontro nel rigo D7 del modello 730/2022. Fonte Eutekne.

Nelle istruzioni al modello 730/2022, si trova una nuova indicazione, nel rigo D7, che concerne, tra il resto, gli “altri redditi soggetti a tassazione separata”.

In particolare, le istruzioni al rigo D7 specificano che il contribuente dovrà indicare il codice “3”, in colonna 1 del rigo D7, per indicare (anche) “i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2021”.

Va premesso che l’indicazione del codice 3 in colonna 1 del rigo D7 riguarda, in primo luogo, le “somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell’anno 2021 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta nell’ambito della procedura di assistenza fiscale”.

A tale indicazione, però, le istruzioni al modello 730/2022 aggiungono, per la prima volta, anche il caso dei “canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel 2021”. 
L’indicazione trova riscontro nell’art. 26 del TUIR, come modificato dall’art. 3-quinquies del DL 34/2019, ma, a ben vedere, non configura una novità nel senso proprio del termine.

Si ricorda, infatti, che l’art. 26 del TUIR legittima eccezionalmente il locatore di immobili abitativi a non assoggettare ad IRPEF i canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore, già dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento (per i canoni non percepiti a decorrere dall’1° gennaio 2020, mentre per i canoni non percepiti fino al 31 dicembre 2019 era necessaria la convalida di sfratto per morosità).

Potrebbe, però, accadere che, negli anni successivi, il locatore percepisca, poi, i redditi (di competenza di annualità precedenti) inizialmente non dichiarati in applicazione della suddetta disciplina.
Tale evenienza viene espressamente contemplata dal terzo periodo del “nuovo” art. 26 del TUIR, come riformulato dall’art. 3-quinquies comma 1 del DL 30 aprile 2019 n. 34, a norma del quale, per l’appunto: “ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis)“.

La norma consente di applicare la tassazione separata ai canoni percepiti dal locatore in periodi di imposta successivi a quello di riferimento, con la stessa modalità utilizzata per le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. 

Si tratta, in effetti, di un’assimilazione tutt’altro che scontata che, però, era già stata riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. 12 maggio 2000 n. 95 (§ 4.1.2) ed ha, poi, trovato espresso riscontro nella riformulazione dell’art. 26 del TUIR effettuata con il DL 34/2019.

Le istruzioni del modello 730/2022 recepiscono, ora, la “novità” anche nelle istruzioni al rigo D7, colonna 1, che specificano la possibilità di utilizzare il codice 3 (in colonna 1), anche per i canoni non tassati negli anni precedenti, ma riscossi nel 2021.
Tale possibilità, comunque, dovrebbe essere limitata ai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si siano verificate le condizioni in cui l’art. 26 del TUIR legittima la mancata tassazione (atteso che, in caso contrario, il locatore è tenuto a dichiarare i canoni a prescindere dalla percezione).

Ad esempio, si pensi al proprietario di un immobile abitativo locato che, nel 2020, non abbia riscosso alcun canone dal conduttore ma, avendo ingiunto il pagamento già prima della presentazione del modello 730/2021, non abbia indicato i canoni (riferiti al 2020) nel modello 730/2021, come consentito dal riformulato art. 26 del TUIR. Ove, però, a novembre 2021, il contribuente abbia riscosso integralmente i canoni di spettanza del 2020, egli li inserirà nel rigo D7 colonna 4 del modello 730/2022, indicando il 2020 in colonna 3, il codice 3 in colonna 1 e i redditi in questione saranno assoggettati a tassazione separata.

Analoga integrazione delle istruzioni non è, invece, contenuta nel quadro RM del modello REDDITI PF 2022. Tuttavia, anche in tale modello, deve ritenersi applicabile la tassazione separata dei canoni di locazione percepiti tardivamente, stante l’espressa previsione di cui al nuovo art. 26 del TUIR, che rimanda alla lettera n-bis) del precedente art. 17.

Un pensiero su “Tassazione separata per i canoni di locazione percepiti in ritardo

  1. Buonasera, nel quadro D7 vanno indicati anche i canoni oggetto di pignoramento presso terzi indicati nel punto 104 della CU?

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