Da luglio 2022 ESTEROMETRO in formato XML. Anche per i forfettari

Da luglio 2022 ESTEROMETRO in formato XML. Anche per i forfettari

Dal 1° luglio 2022 l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica (vedi anche l’articolo “Fattura elettronica estero cosa accadrà nel 2022“) . A cambiare non saranno solo le modalità, ma anche i tempi per l’invio: si passerà da una trasmissione di dati massiva con cadenza trimestrale a una comunicazione telematica per ogni singola operazione. Da luglio, inoltre, la trasmissione al SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfettari (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra 25.000 euro: anche quest’ultimi, infatti, hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, per effetto del decreto PNRR 2 (vedi anche l’articolo “Fattura elettronica forfettari e regime di vantaggio la gestione elettronica dei rapporti con l’estero dal 1 luglio 2022″)

L’aggiornamento delle norme e dei sistemi usati per la fatturazione elettronica compie un ulteriore step nel 2022 con l’abolizione dell’esterometro come conosciuto fino ad ora.

Dal 1° luglio 2022, diventa effettiva la revoca del documento usato dalle realtà che inviano o ricevono fatture dall’estero per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati che riguardano le cessioni di beni e prestazioni di servizi. A cambiare saranno sia le modalità, sia i tempi per l’invio perché si passa da una trasmissione di dati massiva a cadenza trimestrale a una comunicazione telematica per ogni singola operazione.

Cosa bisogna fare dal 1° luglio 2022?

L’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica. Nello specifico:

– Fatture attive: per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale (XXXXXXX);

– Fatture passive: per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio;

– Trasmissione delle operazioni attive: dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

– Trasmissione delle operazioni passive: dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Non sono più dunque previste scadenze trimestrali, ma ogni documento dovrà essere inviato circa entro due settimane.

Cosa bisogna inserire nell’esterometro

Dovranno essere inseriti gli stessi dati utilizzati per compilare le fatture elettroniche emesse per clienti italiani. Bisognerà infatti riportare:

  • i dati identificativi dell’eventuale cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata;
  • l’imposta, cioè la tipologia dell’operazione qualora sia esente da IVA.

Chi deve presentare l’esterometro

I soggetti obbligati all’invio dell’esterometro, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, sono gli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, ovvero i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia.

Da luglio la trasmissione allo SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfettari (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra 25.000 euro dal momento che anche quest’ultimi hanno l’obbligo di fatturazione elettronica.

Cosa cambia con il decreto Semplificazioni?

Stabilisce l’art. 12 D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni) che, nel riscrivere il c. 3-bis dell’art. 1 D.Lgs.,   introduce l’esonero dall’esterometro per “gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia” purché “di importo non superiori ad € 5.000 per ogni singola operazione relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972”.

Va da sé che, dal 1° luglio 2022, non vi sarà l’obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l’estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni passive di importo non superiore a euro 5.000.

Sembra, comunque, che permanga la facoltà di comunicarle elettronicamente, anche se di importo inferiore a euro 5.000 (per meglio dire, non comunicarle non è un divieto, ma una facoltà).

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