Verifiche fiscali per i commercialisti basate sulle dichiarazioni trasmesse

Verifiche fiscali per i commercialisti basate sulle dichiarazioni trasmesse

Dall’Agenzia procedure di accertamento in base ai parametri del DM 140/2012.*

Con un comunicato stampa di ieri, 4 agosto 2022, l’ANC ha reso noto di aver trasmesso una lettera all’Agenzia delle Entrate mostrando, in sostanza, la propria indignazione rispetto ad alcune procedure di accertamento basate sulle tariffe professionali del DM 140/2012, formalmente non più in vigore.

Sembra dunque che l’Agenzia delle Entrate intenda applicare le menzionate tariffe professionali al numero delle dichiarazioni trasmesse in qualità di intermediari abilitati, onde quantificare il reddito presumibilmente non dichiarato.
In sostanza si auspica che le procedure, ove ancora in fase di verifica, siano archiviate, oppure che si attivi l’autotutela ove ci fosse già l’avviso di accertamento.

Cercando di attribuire un volto tecnico alla problematica, il tutto sembra rientrare, quanto meno nella maggioranza delle ipotesi, nel c.d. accertamento presuntivo o analitico-induttivo.
Per effetto dell’art. 39 comma 1 lett. d) ultimo periodo del DPR 600/73, “L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

A livello estrinseco, quanto affermato nella missiva di ieri è indubbio.
L’art. 9 comma 2 del DL 1/2012 ha disposto l’abrogazione delle tariffe professionali e ha stabilito che “nel caso di liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Sulla base di ciò, è stato approvato proprio il DM 20 luglio 2012 n. 140, che ha quindi valore solo per la definizione dei compensi da parte del giudice in caso di contenzioso tra professionista e cliente, tra cui all’evidenza non rientra la trasmissione delle dichiarazioni.

Vi è però da dire che, proprio in ragione del DL 1/2012 che ha abrogato le tariffe professionali, per i dottori commercialisti non esistono parametri legali per individuare a quanto può ammontare il costo per la preparazione e/o la trasmissione della dichiarazione.
Nel contempo, il reddito può essere determinato come visto in base a presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti.
Occorre quindi verificare, caso per caso, se la quantificazione del reddito si basa su una presunzione di tal tenore.

Tralasciando l’annosa questione inerente alla legittimità, anche dal punto di vista costituzionale, di un metodo di quantificazione solo presuntiva del reddito, va detto che tanto più è modesto il reddito dichiarato dal professionista tanto più ragionevole può essere la scelta di applicare il metodo di accertamento presuntivo.
Di per sé, il solo fatto che i parametri del DM 140 del 2012 non siano più formalmente applicabili al di fuori di un contesto giurisdizionale potrebbe non essere risolutivo.
Si tratta di un indizio come tanti altri, la cui persuasività dipende dal contesto in cui viene utilizzato (pensiamo al tovagliometro per i ristoratori, al guantometro per i dentisti o alla quantità di shampoo usata per i barbieri).

Bisogna però analizzare caso per caso

In alcuni casi si può mettere in discussione la stessa esistenza del c.d. fatto noto da cui origina la presunzione (per fare un esempio, dal barbiere non tutti si fanno anche lavare i capelli quindi non sempre ha senso prendere come parametro lo shampoo, al ristorante si possono anche usare i tovaglioli di carta).
Appare ovvio come in queste ipotesi sia centrale il contraddittorio con il contribuente che non deve essere solo di facciata ma costruttivo.

Indefinite possono essere le ipotesi in cui alla dichiarazione trasmessa non segue l’emissione di una parcella in linea con i parametri del DM 140/2012, oppure non segue proprio la parcella.
Pensiamo alla dichiarazione trasmessa gratuitamente (per fidelizzare il cliente, oppure in quanto sono stati svolti altri servizi tipo la predisposizione della contabilità), al cliente insolvente o ancora al cliente deceduto.

* Fonte Eutekne.

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