Indennità una tantum estesa ad altre categorie di lavoratori

Indennità una tantum estesa ad altre categorie di lavoratori

L’importo di 200 euro sarà riconosciuto automaticamente dai datori di lavoro con la retribuzione erogata nel mese ottobre 2022*.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, ed entra in vigore oggi, il DL 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”). Tra le novità in materia di lavoro si segnala l’estensione dell’indennità una tantum di 200 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori.

Nel dettaglio, l’art. 22 del DL “Aiuti-bis” riconosce l’indennità ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, pur percependo un reddito inferiore ai 35.000 euro, non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico (art. 1 comma 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS. L’indennità sarà riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS.

Tra i beneficiari dell’indennità vengono inoltre aggiunti i collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19. Per questi soggetti, il bonus di 200 euro sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l’INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti.
Si segnalano poi modifiche all’art. 32 comma 1 del DL 50/2022 relativo ai soggetti percettori di pensione, nonché l’estensione dell’indennità anche a dottorandi e assegnisti di ricerca.

Per quanto attiene ai lavoratori  autonomi, per i quali non sono ancora stati stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione dell’indennità in esame a causa della mancata pubblicazione del decreto attuativo, la norma in esame si limita a prevedere il rifinanziamento del “Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi”, destinato appunto a finanziare il riconoscimento dell’indennità.

Un’ulteriore novità di rilievo è poi costituita dall’incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero dello 0,8% (quindi per un totale del 2%) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tale incremento, previsto dall’art. 20 in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra luglio e dicembre 2022, comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.
Sul punto, si ricorda che la norma contenuta nella legge di bilancio 2022 richiede come condizione necessaria che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

E proprio in materia pensionistica, il successivo art. 21 stabilisce, sempre in via eccezionale, un anticipo della  rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per quest’anno e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche.

Operativamente, si prevede che il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24 comma 5 della L. 41/86, per l’anno 2021 venga anticipato al 1° novembre 2022. Nel contempo, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 viene anticipata, per una quota pari al 2%, con decorrenza dal 1° ottobre, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità. L’incremento in parola sarà riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile non superi l’importo di 2.692 euro. Poi, in sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento sarà considerato al netto dell’incremento transitorio in questione.

Per il resto, il provvedimento in esame (artt. 25 e 27) dispone un mero incremento delle dotazioni finanziarie per determinate misure quali il riconoscimento del c.d. “bonus psicologo”, introdotto dall’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 per far fronte all’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica dovute all’emergenza pandemica e alla conseguente crisi socio-economica, nonché del buono con importo massimo di 60 euro da utilizzare ai sensi dell’art. 35 comma 1 del DL 50/2022 per l’acquisto, fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Si ricorda che tale buono è stato introdotto al fine di mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, e può essere riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

*Fonte Eutekne

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