Bonus psicologo con un ISEE valido non superiore a 50.000 euro. Domande entro il 24 ottobre 2022*

Bonus psicologo con un ISEE valido non superiore a 50.000 euro. Domande entro il 24 ottobre 2022*

Con la circolare n. 83 l’INPS ha fornito le indicazioni di carattere operativo per la fruizione del c.d. “bonus psicologo 2022” introdotto dall’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 e attuato con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022.

Con il messaggio n. 2905/2022 l’INPS ha reso noto che le domande per il “bonus psicologo 2022” potranno essere presentate a partire dal 25 luglio e fino al 24 ottobre 2022.


Possono accedere alla prestazione tutte le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Ai fini dell’accesso è necessario che il soggetto, al momento della presentazione della domanda (art. 4 del DM 31 maggio 2022):
– sia residente in Italia;
– disponga di un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Il beneficio può essere riconosciuto una sola volta in favore del soggetto e ha un importo variabile in funzione del valore dell’ISEE; nello specifico, l’importo massimo del beneficio – fino a un massimo di 50 euro per ogni seduta – è di:

  • 600 euro, in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;
  • 400 euro, in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;
  • 200 euro, in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito dell’INP (raggiungibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”), ovvero avvalendosi del Contact Center Integrato.

La domanda può essere presentata dal richiedente:
– per sé stesso;
– per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario;
– per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto:
– del valore ISEE;
– dell’ordine di presentazione (in caso di parità di ISEE).

In caso di accoglimento della domanda, l’INPS renderà disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione. Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.

* Fonte Eutekne

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