Decreto trasparenza: le prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Decreto trasparenza: le prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in applicazione del D.lgs. n. 104/2022 ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo sugli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione c.d. etero-organizzata.*

Con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo sul D.lgs. n. 104/2022 – c.d. decreto “trasparenza” – recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.

La circolare si sofferma principalmente sulle disposizioni del decreto, in vigore dal 13 agosto p.v., che introduce alcune importanti modifiche al D.lgs. n. 152/1997, integrando gli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione c.d. etero-organizzata.

Il D.lgs. n. 104/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022, ha dato attuazione alla direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Le nuove disposizioni vanno ulteriormente ad ampliare le informazioni da rendere obbligatoriamente al lavoratore.

Il decreto presenta un disallineamento temporale circa la sua attuazione in quanto, la norma non sembra interessare direttamente i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 ed il 12 agosto 2022.

Per i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, i lavoratori possono richiedere per iscritto al datore di lavoro e al committente un’integrazione delle informazioni, richiesta che dovrà trovare attuazione entro i successivi sessanta giorni, pena l’applicazione della sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in virtù dei principi di trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di trattamento tra lavoratori, anche i lavoratori con rapporti di lavoro dal 2 al 12 agosto potranno richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.

Campo di applicazione – Il decreto trova applicazione non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale ma, secondo quanto previsto dalla direttiva UE, anche ad ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro e più in particolare: − contratto di lavoro somministrato; − contratto di lavoro intermittente; − collaborazioni etero-organizzate; − collaborazioni coordinate e continuative; − contratti di prestazione occasionale. Inoltre, le disposizioni operano anche con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni. Restano esclusi i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive, tuttavia, l’esclusione dal campo applicativo del decreto non trova applicazione laddove, pur a fronte di un tempo di lavoro pattuito pari o inferiore alla citata media delle tre ore settimanali, la prestazione abbia comunque superato detto limite. In tal caso, a partire dal primo giorno lavorativo della settimana che determina il superamento della media, troveranno applicazione tutte le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 104/2022.

Modalità di comunicazione delle informazioni – Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.lgs. n. 104/2022 “il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico”, ad es. email personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore ecc., avendo cura, tuttavia, di specificare che “le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro”. La disposizione sulla durata della conservazione della prova della trasmissione o della ricezione delle informazioni dovute ai lavoratori è priva di un diretto presidio sanzionatorio giacché, in caso di inosservanza, i relativi obblighi saranno da ritenersi omessi.

Termini per la consegna delle informazioni – Il comma 2 del nuovo art. 1 prevede, che “l’obbligo di informazione di cui al comma 1 è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:

  • del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
  • della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.”

In caso di inadempimento, la sanzione da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato, soggetta a diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124/2004.

Tuttavia, il trattamento sanzionatorio sopra richiamato deve tenere in considerazione quanto stabilito dal successivo comma 3 dell’art. 1, secondo il quale le informazioni, eventualmente non contenute nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.

Inoltre, l’ultimo periodo del comma 3, specifica che alcune informazioni – ossia quelle di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) – possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa e cioè entro il corrispondente giorno del mese successivo a quello di insorgenza dell’obbligo.

* Fonte Fiscal Focus.

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