Bonus acqua potabile prorogato per tutto il 2023

Bonus acqua potabile prorogato per tutto il 2023

L’articolo 1 comma 713 della Legge di bilancio 2022 n. 234/2021 ha prorogato per tutto il 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, nel limite di 1,5 milioni di euro. Si ricorda che il credito è stato istituito dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di bilancio 2021 n. 178/2020 (vedi articolo “IL BONUS ACQUA POTABILE È ATTIVO”) allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito in esame sono stati definiti con il Provvedimento prot. n. 153000/2021.

Soggetti beneficiari – Possono beneficiare del credito in esame:

  • le persone fisiche,
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Ammontare del credito – Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che vi è un tetto per la spesa complessiva (5 milioni di euro per il 2022 e 1,5 milioni di euro per il 2023), l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando i predetti importi all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Invio della comunicazione con le spese sostenute – I soggetti beneficiari del credito, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute.

Imputazione delle spese – Per l’imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento. Mentre, le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, faranno riferimento al criterio di competenza. Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Utilizzo del credito – Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo oppure in compensazione. Invece, gli altri soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione, utilizzando il codice tributo “6975” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 17/2022.

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