Per il DURC di congruità rileva il valore del singolo contratto di appalto
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La Commissione nazionale per le Casse edili lega ad esso la soglia di 70.000 euro, mentre il DM 143/2021 la aggancia al valore complessivo delle opere. Fonte Eutekne.
Per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021, l’impresa affidataria dei lavori (o il soggetto da essa delegato ai sensi dell’art. 1 della L. 12/79) o il committente devono presentare istanza alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, affinché quest’ultima rilasci l’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
Ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 del DM 143/2021, l’obbligo si applica con riguardo agli interventi realizzati nel settore edile sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (fermo restando però che, con riguardo a questi ultimi, rimangono esclusi quelli il cui valore delle opere risulti complessivamente inferiore a 70.000 euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, nonché da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DM 143/2021, rientrano nel settore edile, tenuto anche conto di quanto riportato nell’allegato X del DLgs. 81/2008, “tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva a edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La FAQ 17 dicembre 2021 n. 1 della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha chiarito che “per valore complessivo dell’opera deve intendersi”:
- negli appalti pubblici, il valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto dell’IVA e al lordo del ribasso;
- negli appalti privati soggetti a notifica preliminare, il valore indicato nella notifica stessa;
- negli appalti diversi dai precedenti, il valore indicato nel contratto di appalto, al netto dell’IVA.
Nel caso di lavori edili “privati” affidati a un unico appaltatore, per un valore indicato nel contratto di appalto pari a 80.000 euro, al netto di IVA, non vi è dubbio alcuno circa il fatto che, sull’intero ammontare dei predetti lavori, trovi applicazione l’obbligo di verifica della congruità della manodopera ex DM 143/2021, ivi compreso il caso in cui l’appaltatore ne subappalti una parte a un subappaltatore, per un valore indicato nel contratto di subappalto pari a 40.000 euro, al netto di IVA.
Stante il richiamato chiarimento della FAQ 17 dicembre 2021 n. 1 della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, sussistono invece ragionevoli dubbi circa il fatto che il predetto obbligo di verifica della congruità della manodopera ex DM 143/2021 sussista anche nel diverso caso in cui il committente affidi i lavori edili “privati” direttamente a due distinti appaltatori, sulla base di due autonomi contratti di appalto recanti ciascuno un valore pari a 40.000 euro, al netto di IVA.
Se infatti il dato testuale dell’art. 2 comma 3 del DM 143/2021 aggancia la soglia di 70.000 euro al “valore complessivo delle opere”, con ciò inducendo a ritenere che, in presenza di più appalti autonomi, ma riconducibili a un medesimo cantiere, ciò che rilevi sia l’insieme delle opere affidate dal committente (nell’esempio, 40.000 euro + 40.000 euro = 80.000 euro), la FAQ 17 dicembre 2021 n. 1 della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, nell’istante in cui aggancia la definizione di valore complessivo delle opere al valore indicato nel singolo contratto di appalto, induce viceversa a ritenere che, nel caso di lavori edili “privati” per 80.000 euro affidati dal committente a due distinti appaltatori con autonomi contratti di appalto da 40.000 euro ciascuno, non sussistano i presupposti che rendono obbligatoria la verifica della congruità della manodopera ex DM 143/2021.