Per il DURC di congruità rileva il valore del singolo contratto di appalto

Per il DURC di congruità rileva il valore del singolo contratto di appalto

La Commissione nazionale per le Casse edili lega ad esso la soglia di 70.000 euro, mentre il DM 143/2021 la aggancia al valore complessivo delle opere. Fonte Eutekne.

Per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021, l’impresa affidataria dei lavori (o il soggetto da essa delegato ai sensi dell’art. 1 della L. 12/79) o il committente devono presentare istanza alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, affinché quest’ultima rilasci l’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 del DM 143/2021, l’obbligo si applica con riguardo agli interventi realizzati nel settore edile sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (fermo restando però che, con riguardo a questi ultimi, rimangono esclusi quelli il cui valore delle opere risulti complessivamente inferiore a 70.000 euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, nonché da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DM 143/2021, rientrano nel settore edile, tenuto anche conto di quanto riportato nell’allegato X del DLgs. 81/2008, “tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva a edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La FAQ 17 dicembre 2021 n. 1 della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha chiarito che “per valore complessivo dell’opera deve intendersi”:

  • negli appalti pubblici, il valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto dell’IVA e al lordo del ribasso;
  • negli appalti privati soggetti a notifica preliminare, il valore indicato nella notifica stessa;
  • negli appalti diversi dai precedenti, il valore indicato nel contratto di appalto, al netto dell’IVA.

Nel caso di lavori edili “privati” affidati a un unico appaltatore, per un valore indicato nel contratto di appalto pari a 80.000 euro, al netto di IVA, non vi è dubbio alcuno circa il fatto che, sull’intero ammontare dei predetti lavori, trovi applicazione l’obbligo di verifica della congruità della manodopera ex DM 143/2021, ivi compreso il caso in cui l’appaltatore ne subappalti una parte a un subappaltatore, per un valore indicato nel contratto di subappalto pari a 40.000 euro, al netto di IVA.

Stante il richiamato chiarimento della FAQ 17 dicembre 2021 n. 1 della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, sussistono invece ragionevoli dubbi circa il fatto che il predetto obbligo di verifica della congruità della manodopera ex DM 143/2021 sussista anche nel diverso caso in cui il committente affidi i lavori edili “privati” direttamente a due distinti appaltatori, sulla base di due autonomi contratti di appalto recanti ciascuno un valore pari a 40.000 euro, al netto di IVA.

Se infatti il dato testuale dell’art. 2 comma 3 del DM 143/2021 aggancia la soglia di 70.000 euro al “valore complessivo delle opere”, con ciò inducendo a ritenere che, in presenza di più appalti autonomi, ma riconducibili a un medesimo cantiere, ciò che rilevi sia l’insieme delle opere  affidate dal committente (nell’esempio, 40.000 euro + 40.000 euro = 80.000 euro), la FAQ 17 dicembre 2021 n. 1 della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, nell’istante in cui aggancia la definizione di valore complessivo delle opere al valore indicato nel singolo contratto di appalto, induce viceversa a ritenere che, nel caso di lavori edili “privati” per 80.000 euro affidati dal committente a due distinti appaltatori con autonomi contratti di appalto da 40.000 euro ciascuno, non sussistano i presupposti che rendono obbligatoria la verifica della congruità della manodopera ex DM 143/2021.

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