Decontribuzione Sud: la misura è prorogata fino al 31 dicembre 2023

Decontribuzione Sud: la misura è prorogata fino al 31 dicembre 2023

La misura Decontribuzione Sud sarà prorogata per tutto il 2023. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio. Anche per il prossimo anno i datori di lavoro delle Regioni del Meridione potranno beneficiare dell’esonero contributivo del 30 per cento.(*)

Come si apprende dalle dichiarazioni del  Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la Commissione Europea ha autorizzato la proroga di Decontribuzione Sud.

La misura sarà estesa anche a tutto il 2023. L’obiettivo è quello di renderla strutturale.

Per tutto il prossimo anno, dunque, i datori di lavoro privati delle Regioni  del Meridione potranno beneficiare dell’esonero contributivo del 30 per cento.

L’obiettivo ora, quindi, è quello di rendere strutturale la misura così da garantire la stabilità dei livelli occupazionali nelle Regioni del Sud Italia. L’incentivo, previsto dal Decreto Agosto del 2020, è stato esteso fino al 2029 dalla Legge di Bilancio 2021 ma la Commissione UE l’aveva autorizzato fino al 31 dicembre 2022.

L’agevolazione prevede un esonero contributivo del 30 per cento (ad esclusione dei contributi INAIL) in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa in una delle Regioni del Sud, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Spetta per tutti i rapporti di lavoro dipendente ad esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

L’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo nella circolare n. 90 dello scorso luglio.

Per poter fruire dell’esonero contributivo, i datori di lavoro devono rispettare:

  • la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, secondo la normativa DURC;
  • le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • gli accordi e i contratti collettivi.

La Decontribuzione Sud è compatibile con altre forme di sgravio nei limiti della contributi dovuti e purché non ci siano divieti di cumulo previsti da altre disposizioni.

(*) Fonte Informazione Fiscale

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