Distruzione di beni

Distruzione di beni

La distruzione volontaria dei beni aziendali (beni di magazzino o beni strumentali) da parte dell’imprenditore deve essere adeguatamente dimostrata al fine di superare la presunzione di cessione di cui al DPR 441/97.
In mancanza di prove idonee a dimostrarne la distruzione, i beni acquistati, importati o prodotti non rinvenuti nei locali dell’impresa si considerano ceduti ai fini IVA. In tal caso, il soggetto passivo è tenuto ad adempiere i relativi obblighi formali (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, ecc.).

Prova della distruzione dei beni

L’art. 2 co. 4 del DPR 441/97 stabilisce che la distruzione dei beni aziendali (così come la loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico) deve essere provata assolvendo i seguenti adempimenti:

  • invio di apposita comunicazione scritta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di finanza competenti, almeno 5 giorni prima della distruzione, con l’indicazione:
    • della data, dell’ora e del luogo in cui verranno poste in essere le operazioni,
    • delle modalità di distruzione,
    • della natura, qualità e quantità dei beni;
    • dell’ammontare complessivo, calcolato sulla base del prezzo d’acquisto;
  • dell’eventuale valore residuale ottenibile dalla distruzione;
  • redazione del verbale da parte di pubblici funzionari, da ufficiali della GdF o da notai che hanno presenziato alle operazioni (alternativamente, può essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti non superi il valore di 10.000 euro); dal verbale (o dalla dichiarazione) devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni; nonché natura, qualità, quantità e ammontare complessivo del costo dei beni distrutti;
  • predisposizione del documento di trasporto progressivamente numerato, relativo ai beni eventualmente risultanti dalla distruzione.

Il valore di 10.000 euro oltre il quale non è più possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al secondo punto deve essere calcolato facendo riferimento al costo di acquisto o al costo di produzione dei beni e non al loro valore netto contabile.

Distruzione disposta dalla Pubblica Amministrazione

Nell’ipotesi in cui la distruzione sia disposta da un organo della Pubblica Amministrazione, non è dovuta la comunicazione di cui all’art. 2 co. 4 del DPR 441/97.

Limiti di applicazione della procedura

Distruzioni ricorrenti

Distruzione di beni affidata a società autorizzate

Come chiarito dalla C.M. 193/98, la procedura di cui all’art. 2 co. 4 del DPR 441/97 deve ritenersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la distruzione dei beni aziendali dipenda dalla volontà dell’ imprenditore e sia dovuta ad eventi eccezionali.
Essa non si applica, invece, nelle ipotesi di distruzioni ricorrenti che non dipendono dalla volontà dell’imprenditore, quali sfridi, cali naturali, alterazioni o superamento del prodotto, per le quali permangono le specifiche procedure (es. smaltimento di farmaci scaduti o di prodotti ortofrutticoli non più commercializzabili; cfr. R.M. 8.1.96 n. 10 e ris. 131/E 2008).

Nell’ipotesi in cui la distruzione dei beni dell’impresa sia stata affidata a soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, la prova della distruzione può essere fornita mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 193 del DLgs. 152/2006 (c.d. “formulario rifiuti”).
Laddove, tuttavia, i beni siano consegnati all’impresa autorizzata soltanto a seguito della distruzione, già avvenuta ad opera dell’impresa, ai fini del superamento della presunzione di cessione occorrerà ugualmente seguire la procedura di cui all’art. 2 co. 4 del DPR 441/97, atteso che il formulario, in tale ipotesi, è idoneo a documentare soltanto il trasporto dei beni già distrutti (cfr. Catalano R. “Distruzione e rottamazione di beni o merci”, L’IVA, 1, 2008, p. 47).

Cessioni gratuite di beni a scopo di solidarietà sociale

Alcuni tipi di beni, ove ceduti gratuitamente a scopo di solidarietà sociale, si considerano distrutti agli effetti dell’IVA (es. prodotti non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione di cui all’art. 6 co. 15 della L. 133/99; beni di cui all’art. 16 della L. 166/2016). Si veda la voce “Donazione di beni per solidarietà sociale“.

* Fonte Eutekne

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