Dichiarazione IVA 2023: il ravvedimento dei versamenti periodici omessi con utilizzo del credito IVA annuale

Dichiarazione IVA 2023: il ravvedimento dei versamenti periodici omessi con utilizzo del credito IVA annuale

Entro il 2 maggio 2023 deve essere effettuata la trasmissione telematica del modello IVA 2023, anno d’imposta 2022. Laddove dal dichiarativo emerga un saldo a debito, l’ammontare dovuto deve essere versato entro il 16 marzo 2023, o a rate a partire da tale data, ma può anche essere differito alla scadenza prevista per i Redditi. Nel caso in cui dal dichiarativo emerga un saldo a credito, invece, particolare attenzione deve essere posta nei casi in cui non siano stati effettuati, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA, uno o più versamenti periodici dovuti per l’anno 2022.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare più volte, nella compilazione del dichiarativo è fondamentale la corretta indicazione dei valori richiesti nel quadro VL, rigo VL30, nel quale deve essere evidenziata, da un lato, l’IVA dovuta in corso d’anno (ovvero il totale dell’IVA a debito emergente dalle liquidazioni periodiche del 2022, compreso l’acconto IVA) e, dall’altro lato, l’ammontare effettivamente versato.

In presenza di versamenti periodici omessi (ovvero, non eseguiti a scadenza, né ravveduti prima della presentazione del dichiarativo, né saldati a seguito di ricezione di avviso bonario o cartella di pagamento), due sono le situazioni che possono presentarsi:

  • nel caso in cui dalla dichiarazione IVA sarebbe emerso un saldo a debito, anche in presenza di versamenti regolari, tale saldo non varia in presenza di versamenti omessi. L’IVA periodica non versata sarà distintamente recuperata dall’amministrazione finanziaria, in ragione dei debiti esposti nelle LIPE o nel quadro VH, se compilato.
  • nel caso in cui dalla dichiarazione IVA sarebbe emerso un saldo a credito in presenza di versamenti regolari, ma tali versamenti non sono stati effettuati, in toto o in parte, il saldo della dichiarazione IVA differisce da quello che sarebbe emerso in presenza di pagamenti regolari, poiché non è possibile far emergere il credito sino a concorrenza dei versamenti non eseguiti.

Occorre quindi valutare attentamente l’effetto dei versamenti periodici omessi sul saldo finale del dichiarativo, ma non solo.

È infatti opportuno fare un passo in più, verificando la possibilità di ravvedere i versamenti periodici omessi al fine di evitare il “congelamento” del credito IVA.

Il ravvedimento, si presti attenzione, in taluni casi può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA annuale.

Tuttavia, al fine di operare correttamente, occorre tenere in considerazione due aspetti basilari:

  1. il credito deve essere determinato tenendo in considerazione solo i versamenti effettuati;
  2. laddove la compensazione del credito IVA annuale venga effettuata per ammontari superiori a 5.000 euro è preliminarmente necessario trasmettere il dichiarativo IVA ed attendere 10 giorni. La dichiarazione dovrà essere provvista di visto di conformità per i contribuenti ISA con punteggio inferiore a 8 nel modello Redditi 2022 anno di imposta 2021, oppure inferiore a 8.5 nella media delle risultanze IVA Redditi 2022 e Redditi 2021 (anni di imposta 2021 e 2020).

Andiamo dunque ad analizzare il caso del ravvedimento dell’IVA periodica omessa mediante compensazione del credito annuale, con l’ausilio di un esempio.

Si ipotizzi il caso di un contribuente a liquidazione IVA trimestrale (senza alcun tipo di rettifica da operare in dichiarazione), che presenta un saldo IVA a credito di 3.000 euro nel IV trimestre 2022. Con riferimento a tale contribuente, pertanto, ci si aspetta un credito IVA annuale di pari ammontare, ma prima di utilizzare il credito in compensazione è necessario verificare se erano dovuti versamenti periodici, per quale ammontare, e l’effettivo avvenuto pagamento.

Ipotizziamo quindi che tale contribuente presenti la seguente situazione: I trimestre 2022, credito; II trimestre 2022, debito 900 euro, non versato, III trimestre 2022, credito.

In ragione del fatto che l’IVA dovuta per il secondo trimestre 2022 non è stata versata, il credito IVA effettivo che emerge dalla dichiarazione IVA è pari a euro 3.000 – 900, ovvero 2.100 euro. Gli ulteriori 900 euro, senza alcun ulteriore intervento da parte del contribuente, vengono “parcheggiati” al rigo VL41, e possono essere recuperati solo negli anni a venire, ad avvenuto versamento, mediante la compilazione del quadro VQ.

Tuttavia, nel caso esposto, il contribuente ha modo di evitare il “congelamento” del credito, semplicemente andando a ravvedere il mancato versamento dell’IVA del secondo trimestre 2022; quanto sopra, non solo con il pagamento dell’ammontare dovuto, ma potendo anche utilizzare il credito annuale in compensazione.

Vediamo i passaggi: in prima battuta la dichiarazione IVA, che non è ancora stata trasmessa telematicamente, si presenta con un credito IVA al rigo VL33 di 2.100 euro, e un credito “congelato” di 900 euro al rigo VL41.

I 2.100 euro di credito sono in ogni caso effettivi e spendibili in compensazione, senza necessità di presentare preliminarmente il dichiarativo, in quanto di ammontare inferiore a 5.000 euro.

Il contribuente, pertanto, potrà presentare modello F24 con il quale procedere a ravvedere l’omesso versamento di 900 euro (+ sanzioni ed interessi) esponendo il credito annuale in compensazione (ovvero, utilizzando parte dei 2.100 euro di credito che emergono dalla bozza della dichiarazione IVA).

Quando tale modello F24 viene accettato dall’Agenzia delle Entrate, la compilazione della dichiarazione IVA in bozza deve essere modificata, posto che i versamenti periodici sono, a questo punto, tutti regolarmente effettuati entro il termine di presentazione del dichiarativo.

Di conseguenza, cambia il quadro VL, dal quale emerge il credito definitivo di 3.000 euro (dei quali 900 euro più l’ammontare della sanzione e degli interessi già utilizzato in compensazione), e il dichiarativo verrà trasmesso telematicamente in questa forma, senza emersione di alcun credito virtuale al rigo VL41.

(*) Fonte Fiscal Focus

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