DRE Sicilia: bonus Mezzogiorno tassato anche per i forfettari

DRE Sicilia: bonus Mezzogiorno tassato anche per i forfettari

Riteniamo che l’assunto della DRE si presti ad alcune considerazioni che inducono ad una conclusione contraria rispetto a quella rassegnata nell’interpello in commento (*).

La DRE Sicilia, in una recente risposta ad un interpello non pubblicata, ha affermato che per i contribuenti forfettari il contributo in forma di credito di imposta riconosciuto dalla L. 208/2015 per gli investimenti nel Mezzogiorno deve concorrere tra i ricavi alla determinazione del reddito di impresa tassato secondo le regole dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014.

Preliminarmente va precisato che l’agevolazione in parola rileva ai fini dell’imponibilità del reddito di impresa e concorre alla determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP (circolare n. 34/E, 3/8/2016, prg. 6). Essa rappresenta un contributo in conto impianti (risposta interpello n. 85, 5/3/2020).

L’istante, considerato che nel perimetro regime di tassazione in parola gli ammortamenti non sono deducibili, ritiene che, a prescindere dalla contabilizzazione del contributo (metodo diretto, ovvero indiretto), esso non debba concorrere alla determinazione forfettaria del reddito imponibile da tassare.

La conclusione opposta alla quale giunge la richiamata Direzione Regionale, a nostro parere, non è esente da critiche ed appare, pertanto, non condivisibile.

Nella risposta in commento l’Ufficio afferma che secondo la disposizione di cui all’articolo 88, comma 3, lett. b), primo periodo, del TUIR, “i contributi cc.dd ‘in conto impianti’, ossia quelli attribuiti in dipendenza dell’effettuazione di investimenti in beni strumentali ammortizzabile, quale che sia la modalità di attribuzione degli stessi (erogazione di somme in denaro, riconoscimento di crediti di imposta, etc.), costituiscono (…) integrazione di ‘ricavi’ di esercizio, di cui all’articolo 85 del TUIR, da acquisire a tassazione reddituale gradualmente lungo la vita utile del cespite”. Dalla circostanza che detti contributi, a parere dell’Ufficio, rappresentano una integrazione dei ricavi consegue la rilevanza ai fini impositivi anche nel regime forfettario.

Riteniamo che l’assunto della DRE si presti ad alcune considerazioni che potrebbero indurre ad una conclusione diversa rispetto a quella rassegnata nell’interpello in commento.

I contributi in conto impianti non sono ricavi, sicché non dovrebbero rilevare per i contribuenti forfettari.

Secondo il richiamato inciso dell’articolo 88 del TUIR, non costituiscono sopravvenienze attive “i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato”. Ivi, quindi, è sancito che i contributi per l’acquisto dei beni ammortizzabili non rappresentano sopravvenienze attive, tuttavia, non è affermato che costituiscono ricavi. Tali contributi, a ben vedere, non costituiscono sopravvenienze attive, né ricavi: rappresentano una terza specie.

I ricavi sono declinati dall’articolo 85 del TUIR, nel quale non sono compresi i contributi in conto impianti.

L’Agenzia, con la risoluzione n. 2/E del 22 gennaio 2010, ha affermato che “a partire dal 1° gennaio 1998 (…) i c.d. “contributi in conto impianti” non generano né sopravvenienze attive né ricavi bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono”.

In tal senso di è espressa anche la Cassazione, la quale con la sentenza n. 34291 del 15 novembre 2021, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo il quale “in tema di determinazione del reddito d’impresa, i contributi “in conto impianti”, i quali sono destinati all’acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali, nel regime introdotto dalla L. n. 449 del 1997, avente effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998 (dunque applicabile al caso di specie) non generano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono” (in senso conforme, tra le altre, ordinanza n. 16776, 6/8/2020).

Dal quadro tratteggiato, quindi, l’affermazione della DRE richiamata, secondo la quale i “contributi in conto impianti” costituiscono una integrazione dei ricavi con conseguente rilevanza per i forfettari, appare, a nostro pare, non condivisibile.

Si consideri, infine, che la citata risoluzione del 2010, ha espressamente escluso da tassazione i contributi in conto impianti per altri soggetti che determinano il reddito secondo un regime forfettario ancorato ai ricavi. Ivi, infatti, l’Erario afferma che “qualora l’imprenditore agricolo destinatario del contributo regionale abbia adottato il regime di determinazione forfetaria del reddito, ex articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il predetto contributo risulta irrilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile. Ciò in quanto (…) quest’ultimo si determina applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività agrituristica”.

(*) Fonte Fiscal Focus

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