Titolare effettivo: comunicazione dati entro l’11 dicembre

Titolare effettivo: comunicazione dati entro l’11 dicembre

I dati sul titolare effettivo entro il giorno 11 dicembre (l’8 dicembre è festivo): pubblicato il DM MIMIT per la operatività del Registro (*)

Pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi. Dal 9 ottobre decorrono i 60 giorni per le comunicazioni dati.

Ricordiamo infatti che ai sensi dell’art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema. 

Attenzione al fatto che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

Inoltre, è necessario sottolineare che cadendo il termine per adempiere in un giorno festivo ossia l’8 dicembre, ai sensi dell’art 3 comma 2 del DPR n 558/99 si può provvedere entro il giorno 11 dicembre che è lunedì.

Attenzione al fatto che ai sensi dell’art 3 del DM n 55/2022 le imprese dotate di personalita’ giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023, provvedono alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. 

I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Riepiloghiamo le norme che si sono avvicendate.

Titolare effettivo: la normativa

Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso  e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:

  • imprese dotate di personalità giuridica, 
  • persone giuridiche private, 
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali 
  • istituti giuridici affini al trust

nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare:

  • il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
  • il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
  • il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.

Il 9 ottobre viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 dell’ultimo atteso decreto MIMIT.

Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati e come si procede

Ricordiamo che secondo la normativa sull’antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Come specificato sul sito del registro delle imprese consultabile qui i soggetti interessati ovvero:

  •  le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali
  •  le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
  •  i trust e gli istituti giuridici affini ai trust

potranno comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:

  • si accede DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
  • si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
  • si indica l’impresa o l’istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
  • si firma con Firma Digitale.

Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarita’ effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e
 conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarita’ effettiva, acquisiti ai sensi
dell’articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
registro delle imprese.

Registro Titolare effettivo: quali dati si comunicano

Ai sensi dell’art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

  • a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell’articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell’articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
  • b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
    • 1) l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 
    • 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
  • c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
    • 1) la denominazione dell’ente; 
    • 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente; 
    • 3) l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
    • 1) la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine; 
    • 2) la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico; 
  • e) l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonche’ l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato; 
  • f) la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

Registro Titolare Effettivo: accesso ai dati

E’ bene specificare che secondo quanto riporta il sito del Registro delle Imprese:

  • l’accesso ai dati non riservati di imprese e persone giuridiche private potrà essere effettuato senza accreditamento preventivo, utilizzando gli strumenti di consultazione del Registro Imprese.
  • l’accesso ai dati completi sulla titolarità effettiva è riservato ai soggetti obbligati, previo accreditamento, alle autorità, secondo quanto previsto dalla normativa, e ad altri soggetti legittimati da una richiesta motivata e presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Si avvisa la gentile clientela che lo Studio invierà per mail esaustiva informativa su come assolvere  all'obbligo di comunicazione del Titolare effettivo.

(*) Fonte Fisco e Tasse

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