Per il 2024 confermato l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore

Per il 2024 confermato l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore

A differenza degli scorsi anni, l’agevolazione non ha effetti sulla tredicesima mensilità (*)

Nella legge di bilancio 2024, sono presenti alcune misure di sostegno al reddito dei lavoratori, riconosciuti sotto forma di: sgravi contributivi (esonero della quota IVS a carico del lavoratore e la decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli); trattamento integrativo speciale (per le ore di lavoro notturno e straordinario nei festivi); riduzione di imposte (conferma dell’imposta sostitutiva al 5% sui premi di risultato).

La misura di maggior interesse, in quanto ha un ambito di applicazione ampio e generalizzato, è sicuramente la conferma, non senza novità rispetto agli scorsi anni, dell’esonero della quota IVS a carico del lavoratore del 6% e del 7%.

In particolare, l’art. 1 comma 15 della legge di bilancio 2024 riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di:

6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.


Ad esempio, considerato un lavoratore con aliquota del 9,19%, per il 2024 l’aliquota verrà ridotta al 3,19% (se la retribuzione non supera 2.692 euro) o al 2,19% (se la retribuzione non supera 1.923 euro).

Si ricorda che l’esonero in questione rappresenta una misura di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, che vedono la riduzione dell’aliquota IVS e di conseguenza una riduzione dei contributi INPS a proprio carico, con effetto positivo sul netto in busta paga (seppur limitato dal conseguente incremento dell’imponibile fiscale). La misura è stata introdotta per la prima volta nel 2022 per le retribuzioni mensili non eccedenti i 2.692 euro, nella misura pari allo 0,8% per i primi 6 mesi (art. 1 comma 121 della 234/2021) e al 2% per i restanti 6 mesi (art. 20 del DL 115/2022).

Nel 2023 la riduzione è stata suddivisa in due fasce:
– 3%, se la retribuzione non eccedeva l’importo mensile di 1.923 euro;
– 2%, se la retribuzione non eccedeva l’importo mensile di 2.692 euro (art. 1 comma 281 della L. 197/2022).

Per gli ultimi sei mesi del 2023, la riduzione dell’aliquota IVS è stata incrementata di 4 punti percentuali (arrivando al 6% e al 7%) dall’art. 39 del DL 48/2023. Tale incremento, tuttavia, non ha trovato applicazione sulla tredicesima mensilità per la quale si sono applicate le riduzioni del 2% o del 3%.
Ciò premesso, la prima differenza sostanziale rispetto agli scorsi anni è rappresentata dal fatto che – per espressa previsione normativa – l’esonero della quota IVS per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.

Non sono presenti invece novità sotto il profilo soggettivo. L’agevolazione risulta difatti applicabile ai rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, con esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico. In sostanza, possono accedere alla riduzione tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (cfr. circ. INPS n. 7/2023).

Come già chiarito con i diversi documenti di prassi che sono stati pubblicati in relazione alle misure degli scorsi anni, la retribuzione imponibile è da intendersi come imponibile previdenziale (cfr. la circ. INPS n. 43/2022 e, in ultimo, il messaggio INPS n. 1932/2023).

Inoltre, le suddette soglie retributive rilevano, non solo ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Di conseguenza, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo:
– superiore il limite di 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore;
– superiore il limite di 1.923 euro, ma inferiore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva, per quel mese, sarà del 6%;
– non superiore il limite di 1.923 euro, la riduzione contributiva, per quel mese, sarà del 7%.

L’agevolazione non rappresenta un incentivo all’assunzione e non è quindi condizionata dall’applicazione dei principi generali in materia di incentivi ex art. 31 del DLgs. 150/2015.

Inoltre, non è necessario il DURC in quanto l’agevolazione non riguarda i contributi a carico del datore.

In ultimo, si segnala che la riduzione non impatta sulla futura pensione in quanto, vista l’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

(*) Fonte Eutekne

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