Rimborsi spese dei professionisti sempre esclusi da imposizione

Rimborsi spese dei professionisti sempre esclusi da imposizione

Diventano conseguentemente indeducibili i costi rimborsati, salvo che il committente non paghi.(*)

Lo schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 aprile, mette mano anche al regime dei rimborsi spese degli esercenti arti e professioni.

In base all’attuale regime, occorre distinguere tra:
– i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente;
– i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione.

In particolare, i rimborsi di cui al primo punto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 58/2001, § 2.2), a condizione che, sotto l’aspetto sostanziale, si tratti di spese che non costituiscono il mezzo per assolvere l’incarico, bensì l’oggetto del mandato stesso (es.: pagamento di imposte o altre somme o adempimento di formalità in nome e per conto del cliente).

Inoltre, sotto l’aspetto formale, deve trattarsi di spese sostenute in nome e per conto del cliente, in forza di specifico incarico professionale. In pratica (C.M. n. 1/1973 e studio Consiglio nazionale Notariato 28 marzo 2003 n. 37-2003/T):
– la spesa deve essere documentata e intestata al cliente;
– la documentazione deve essere allegata o comunque trovarsi in atti depositati presso pubblici uffici.

Invece, i rimborsi delle spese che non presentano tali caratteristiche e sono, in pratica, sostenute per lo svolgimento della professione (es. viaggio, vitto e alloggio) sono assimilati ai compensi, con obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 58/2001, § 2.2).

Se oggetto di rimborso sono spese di vitto e alloggio, i limiti di deducibilità previsti per tali oneri (75% del costo, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) non si applicano, così da evitare che, a fronte di un onere parzialmente deducibile, il relativo rimborso sia interamente imponibile.

Si consideri un professionista con compensi (comprensivi di rimborsi spese) pari a 100.000 euro e spese di vitto e alloggio (sostenute dal professionista per l’esecuzione di vari incarichi e riaddebitate in fattura ai committenti) pari a 3.000 euro.

Se non fosse prevista l’inapplicabilità dei limiti di deducibilità, tali spese sarebbero deducibili nel limite di 2.000 euro, mentre il rimborso di 3.000 euro sarebbe integralmente imponibile.
Invece, attesa l’inapplicabilità dei limiti di deducibilità, l’importo deducibile delle spese di vitto e alloggio (3.000 euro) coincide con quello imponibile del rimborso (3.000 euro). Tali spese vanno indicate separatamente nella colonna 2 del rigo RE15 del modello REDDITI PF.

Ciò posto, l’art. 6 comma 2 lett. b) dello schema di DLgs. interviene proprio sui rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esercizio della professione, stabilendo che tali somme non concorrono alla formazione del reddito:
– né dal lato “attivo” (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente);
– né dal lato “passivo” (con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati).

Tuttavia, se il committente non rimborsa le spese addebitategli, per evitare che il costo resti, di fatto, indeducibile in capo all’esercente arti e professioni, viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell’ambito del reddito d’impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.

In particolare, si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili dalla data in cui:
– il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal DLgs. 14/2019 o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
– la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
– il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

Viene poi individuato, per ciascuno dei citati istituti, il momento in cui il committente si considera a essi assoggettato.

In ogni caso, per evitare l’esperimento di procedure dal costo superiore alle somme da recuperare, per le spese di modesta entità (non superiori, cioè, a 2.500 euro, tenendo conto anche del compenso a esse relativo), ne viene proposta la deducibilità se, entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.

Nel caso in cui le spese oggetto di deduzione siano successivamente rimborsate, le stesse concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta della relativa percezione.

Stando alle bozze del DLgs., la disciplina attualmente vigente dovrebbe continuare a operare fino al 31 dicembre 2024, con la conseguente applicazione delle novità sopra illustrate solo dal 2025 (con il primo impatto, quindi, sul modello REDDITI 2026).

(*) Fonte Eutekne

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