Al via da domani il nuovo accertamento con adesione

Al via da domani il nuovo accertamento con adesione

Procedura distinta a seconda del fatto che ci sia o meno il contraddittorio preventivo(*).

La procedura di accertamento con adesione è stata modificata dal DLgs. 13/2024, attuativo della L. 111/2023 sulla c.d. delega per la riforma fiscale

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Tale riforma va coordinata con l’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 219/2023, che ha generalizzato il contraddittorio preventivo tra le parti. Prima di emanare l’atto impositivo, l’ente deve mettere a disposizione del contribuente uno schema di provvedimento, avverso il quale è possibile presentare nei successivi 60 giorni le deduzioni difensive.

Specie per l’accertamento con adesione, era fondamentale attendere il decreto ministeriale individuante gli atti che, ai sensi dell’art. 6-bis comma 2 della L. 212/2000, sono esclusi da contraddittorio preventivo.
Infatti, è prevista, ai fini dell’adesione, una procedura distinta a seconda del fatto che si tratti di atti soggetti o meno al contraddittorio preventivo.

Il decreto attuativo dell’art. 6-bis della L. 212/2000 è stato alla fine approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sulla base del decreto, in sintesi non sono soggetti all’obbligo di contraddittorio preventivo:

  • gli atti automatizzati e gli atti sostanzialmente automatizzati (accertamenti parziali scaturenti esclusivamente dall’incrocio di dati, avvisi di liquidazione per disconoscimento di agevolazioni per imposte d’atto);
  • gli atti di pronta liquidazione (cartelle di pagamento, avvisi bonari da liquidazione automatica, intimazioni, fermi, ipoteche, avvisi di liquidazione su omessa o tardiva registrazione di atti o di dichiarazioni);
  • gli atti inerenti al controllo formale (cartelle di pagamento e avvisi bonari inerenti, appunto, al controllo formale delle dichiarazioni).

La riforma non modifica i benefici dell’accertamento con adesione (la riduzione delle sanzioni rimane al terzo del minimo, con cumulo giuridico limitato alle violazioni sulla stessa imposta e sullo stesso anno), ma incentiva il ricorso all’istituto.
Ove è previsto il contraddittorio ex art. 6-bis della L. 212/2000, nello schema di provvedimento comunicato al contribuente prima di emettere l’atto sarà contenuto anche l’invito a presentare istanza di adesione. A questo punto, il contribuente avrà due alternative:

  • presentare nei successivi 60 giorni le deduzioni difensive ai sensi dell’art. 6-bis della L. 212/2000;
  • presentare, nei successivi 30 giorni, la domanda di adesione, nel qual caso l’Agenzia delle Entrate notificherà l’invito dell’art. 5 del DLgs. 218/97, comprensivo di imponibili e imposte.

In ogni caso le parti possono stipulare l’adesione ante accertamento, senza limiti di sorta (art. 6 comma 2-ter del DLgs. 218/97).

Se il contribuente non presenta istanza di adesione per un qualsivoglia motivo, quando riceve l’avviso di accertamento può ancora presentare la relativa istanza, non entro il termine per il ricorso, ma entro i 15 giorni successivi alla notifica dell’atto impositivo (il termine per il ricorso, per effetto dell’istanza, sarà sospeso per 30 giorni e non per 90 giorni).
Ove, invece, ricevuto lo schema di provvedimento, il contribuente abbia presentato istanza di adesione, la stessa non potrà essere riproposta quando si riceve l’accertamento.

Se si tratta di atti non soggetti a contraddittorio, l’atto di accertamento (o di recupero del credito) stesso dovrà contenere l’invito all’adesione (non si comprende bene se l’invito ex art. 5 sarà materialmente “unito” all’accertamento o meno).
Il contribuente può presentare istanza di adesione entro i termini per il ricorso, nel qual caso, come nel sistema pregresso, il termine è sospeso per 90 giorni.

Da domani ha in sostanza effetto l’abrogazione dell’art. 5-ter del DLgs. 218/97.

Attenzione alla sospensione dei termini per il ricorso

Per quanto riguarda la decorrenza, sia l’art. 6-bis della L. 212/2000 (art. 7 comma 1 del DL 29 marzo 2024 n. 39), sia le novità in tema di adesione (art. 41 comma 2 del DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13) entrano in vigore per gli atti emessi da domani, 30 aprile 2024.
Per gli atti non soggetti a contraddittorio, le novità operano come visto per gli atti emessi da domani, ma poco cambia rispetto al sistema previgente.

Invece, per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo, sembra potersi sostenere che da domani gli schemi di provvedimento dovranno contenere l’invito alla presentazione delle deduzioni difensive o alla domanda di adesione.

La legge parla di “atti emessi”, però, considerato che le novità riguardano fatti antecedenti all’emissione dell’atto, sembra che detta locuzione riguardi non propriamente gli atti (accertamenti, avvisi di recupero), ma gli schemi di provvedimento.
Salvo sostenere che da domani gli accertamenti dovranno essere preceduti da schemi già contenenti l’invito all’adesione. Sulla decorrenza sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali.

(*) Fonte Eutekne

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