BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Credito d’imposta fino al 45 % per i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi effettuati dall’1.1.2016 al 31.12.2020 di macchinari, impianti e attrezzature varie, classificati nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Fonte Eutekne

L’art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015 disciplina un credito d’imposta rivolto alle imprese che, dall’1.1.2016 al 31.12.2020, acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni.

Soggetti esclusi

L’agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:

  • industria siderurgica e carbonifera;
  • costruzione navale;
  • fibre sintetiche;
  • trasporti e relative infrastrutture;
  • produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
  • creditizio, finanziario e assicurativo.

Sono, inoltre, escluse le imprese in difficoltà finanziaria (come definite dalla comunicazione della Commissione europea 31.7.2014 n. 2014/C 249/01). In linea generale, un’impresa è in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.

Ambito territoriale

Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate:

  • nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e (dal 2017) Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
  • nelle zone assistite delle Regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.

Con la decisione C (2014) 6424 final del 16.9.2014, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 con cui l’Italia ha individuato le zone assistite in questione e indicato i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili (come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016).

Ambito temporale

L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1.2016 al 31.12.2020 (proroga al 2020 disposta dall’art. 1 co. 319 della L. 160/2019).
Al fine di individuare l’esatto momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR e distinguere in base alle diverse modalità con cui gli investimenti possono essere effettuati.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti:

  • facenti parte di un progetto di investimento iniziale;
  • relativi all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie, classificati nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo di Stato patrimoniale secondo l’OIC 16; cfr. risposta interpello 322/2020) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.

Determinazione dell’agevolazione

Per le acquisizioni di beni effettuate dall’1.1.2016 al 28.2.2017, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% dell’investimento netto, per le piccole imprese;
  • 15% dell’investimento netto, per le medie imprese;
  • 10% dell’investimento netto, per le grandi imprese.

A tali fini, per “investimento netto” si intende la quota del costo complessivo dei beni agevolabili eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.
Nello specifico:

  • l’investimento lordo ammissibile all’agevolazione è pari, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, al costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie agevolabili;
  • l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta (ad esclusione di quelli dedotti in applicazione dei c.d. “super-ammortamenti”) relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento (per medesimi beni devono intendersi quei beni appartenenti ad una delle categorie richiamate dalla norma);
  • nel calcolo dell’investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato, che, pertanto, non devono essere sottratti dall’importo complessivo dell’investimento lordo.

Si supponga che un imprenditore, nell’esercizio X, effettui un investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di 130.000 euro (c.d. investimento lordo), dato da:

  • 100.000 euro per impianti;
  • 30.000 euro per attrezzature.

Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo d’imposta (X), relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è pari a 31.000 euro (12.000 euro per impianti, 11.000 euro per macchinari, 8.000 euro per attrezzature).

Gli ammortamenti fiscali rilevanti ai fini dell’agevolazione sono solo quelli relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Nel caso di specie, ai fini del calcolo dell’investimento netto, rilevano gli ammortamenti fiscali dedotti relativi ai soli impianti e attrezzature, non essendo stati effettuati investimenti in macchinari.

Pertanto, il totale degli ammortamenti fiscali rilevanti da sottrarre all’investimento lordo (130.000), è pari a 20.000 euro (12.000 per impianti e 8.000 per attrezzature).

L’investimento netto su cui applicare la percentuale di spettanza del credito d’imposta risulta quindi pari a 110.000 euro (130.000 – 20.000).


Per le acquisizioni di beni effettuate dall’1.3.2017, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 243/2016, il credito d’imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016. Pertanto (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 12, § 2.2):

  • per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese;
  • per le Regioni Abruzzo e Molise, l’intensità massima dell’aiuto a finalità regionale è pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 10% per le grandi imprese.

Il calcolo dell’agevolazione, riferito al costo complessivo dei beni acquisiti, non è più considerato al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta, ma la quota del costo complessivo deve essere considerata al lordo.

Investimento massimo

La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:

  • 3 milioni di euro (dall’1.3.2017), per le piccole imprese;
  • 10 milioni di euro (dall’1.3.2017), per le medie imprese;
  • 15 milioni di euro, per le grandi imprese.

Per ciascun progetto d’investimento iniziato prima dell’1.3.2017 e concluso dopo tale data, trova applicazione il nuovo limite per l’intero progetto d’investimento (circ. n. 12/E/2017, § 2.3).

Rilevanza ai fini del reddito d’impresa

Il credito d’imposta è un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP (circ. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 34, § 6). Nello specifico, l’incentivo ha natura di contributo in conto impianti (risposta interpello Agenzia Entrate 85/2020).

Comunicazione

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati;
  • esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

Modulistica

Il modello va utilizzato:

  • per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta;
  • per rinunciare ad una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata (la rettifica deve essere effettuata, ad esempio, in caso di modifiche temporali al piano di investimenti; cfr. ris. Agenzia Entrate 2.4.2019 n. 39 e risposta consulenza giuridica 3.2.2020 n. 1).

Dal 25.9.2019 deve essere utilizzato il nuovo modello di comunicazione approvato con provv. 9.8.2019 n. 670294, sostitutivo del precedente, relativo anche a:

  • il credito sisma di cui all’art. 18-quater del DL 8/2017;
  • il credito ZES di cui all’art. 5 co. 2 del DL 91/2017.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6869”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Rideterminazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è rideterminato:

  • se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
  • se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione dell’agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto.
L’affitto del ramo d’azienda avente a oggetto gli investimenti agevolati non comporta la rideterminazione del credito d’imposta (risposta interpello 13.3.2019 n. 75).
Per effetto della rideterminazione, il credito d’imposta è computato, per ciascun periodo d’imposta di maturazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione ovvero dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento. Il previgente divieto di cumulo continua a trovare applicazione con riferimento agli investimenti effettuati entro il 28.2.2017 (circ. n. 12/E/2017, § 4).


Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta è cumulabile con i super-ammortamenti ; di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015.

I progetti di investimento agevolati possono ricevere sostegno da uno o più fondi strutturali e di investimento europei (SIE) oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione europea, purchè la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma (art. 2 del DM 9.8.2017).

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