Fuori dall’obbligo di comunicazione per lavoro occasionale le prestazioni intellettuali

Fuori dall’obbligo di comunicazione per lavoro occasionale le prestazioni intellettuali

In base alle nuove Faq di INL e Ministero, il lavoro da remoto non esonera dall’adempimento a meno che non si tratti di tali prestazioni. Fonte Eutekne.

Arrivano, come auspicato, ulteriori chiarimenti da parte dell’Ispettorato nazionale di lavoro (INL), di concerto con il Ministero del Lavoro, sul nuovo obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, previsto dall’art. 14 comma 1 del DLgs. 81/2008.
Con la nota congiunta n. 109/2022 sono state, infatti, diramate dieci Faq che forniscono importanti chiarimenti su alcuni aspetti inerenti al nuovo adempimento, sul quale, anche dopo la nota n. 29/2022, permanevano ancora alcuni interrogativi.

Le risposte fornite dalla nota in commento si concentrano prevalentemente su due aspetti, quello relativo agli effettivi destinatari del nuovo onere comunicazionale e quello concernente le fattispecie concrete rispetto alle quali sussiste l’obbligo di pubblicizzazione.

Con riferimento ai soggetti obbligati, già con la nota n. 29/2022 è stato spiegato come la collocazione di tale adempimento all’interno dell’art. 14 DLgs. 81/2008, che disciplina il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ne determini l’applicabilità alle medesime imprese soggette a detto provvedimento. Di conseguenza, solo i committenti che operano in qualità di imprenditori sono tenuti a effettuare la comunicazione di avvio delle prestazioni occasionali. In perfetta coerenza con tale orientamento, la nota n. 109/2022 esclude dal campo di applicazione tutti quei committenti privi di tale status normativo.

Parliamo, innanzitutto, delle pubbliche amministrazioni (Faq 4), così come, in maniera del tutto speculare, dei liberi professionisti, ove gli stessi non operino e non siano organizzati in forma d’impresa (Faq 10). A queste due macrocategorie si aggiungono, poi, gli enti del Terzo settore, ma a condizione che non svolgano attività commerciale.
Laddove, infatti, venga svolta anche una minima attività d’impresa, ad esempio commerciale – ammessa in via marginale, come ricordato dalla nota – la comunicazione sarà necessaria, ma solo nei confronti di quei lavoratori che, mediante prestazione autonoma occasionale, vengano impiegati in attività che rivestono i caratteri dell’imprenditorialità (Faq 1).

Gli stessi principi vengono richiamati per motivare l’esclusione di altre due importanti categorie di committenti, che fanno spesso ricorso alla tipologia del lavoro autonomo occasionale per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e sociali. Ci riferiamo in particolare alle fondazioni ITS (Faq 8), che erogano percorsi formativi professionalizzanti, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche (Faq 9). In tutti questi casi è proprio l’assenza della natura imprenditoriale e dello scopo di lucro a determinarne l’esclusione dal campo di applicazione della nuova normativa.

Con riguardo, invece, alle tipologie di rapporti di lavoro oggetto di comunicazione, la questione diviene sicuramente più complessa.
In tal senso il chiarimento di maggior rilievo è dato dalla Faq 5, con la quale viene prevista l’esclusione dall’obbligo di comunicazione nei confronti delle prestazioni che abbiano una natura prettamente intellettuale. Tale orientamento, motivato dalla finalità della norma di contrastare fenomeni elusivi nell’utilizzo di tale contratto e la sua connessione con il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, determina la non obbligatorietà della comunicazione rispetto a una serie di fattispecie che vengono elencate, quali i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi. La natura meramente esemplificativa di tale elencazione comporta, ad avviso di chi scrive, la possibilità di ritenere esonerate anche ulteriori ipotesi, a condizione che le prestazioni siano di natura esclusivamente intellettuale.

Esclusi anche lavoratori dello spettacolo e procacciatori d’affari

Escluse dall’obbligo di comunicazione, in ragione della differente tipologia di reddito percepito, anche due ulteriori casistiche alquanto diffuse: gli addetti alle vendite (Faq 2) e i procacciatori d’affari (Faq 3), infatti, non rientrano tra le tipologie soggette a comunicazione in quanto attività che, se anche rese in modo occasionale, hanno comunque natura commerciale e i cui compensi e le cui provvigioni sono diversamente inquadrate nell’ambito dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR (la nota n. 29/2022 si riferiva ai redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. l).
Fuori dall’obbligo di comunicazione anche i lavoratori dello spettacolo i quali, tuttavia, sono soggetti a certificato di agibilità (Faq 7).

Infine, il lavoro da remoto, particolarmente diffuso negli ultimi tempi, non esonera dall’effettuare la comunicazione a meno che non si tratti di prestazione intellettuale (Faq 6).

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