Anche l’indicazione del CCNL applicato tra i controlli per il visto di conformità

Anche l’indicazione del CCNL applicato tra i controlli per il visto di conformità

La nuova «pre-condizione» ai fini dei bonus edilizi riguarda alcuni dei lavori edili di importo superiore a 70.000 euro. Fonte Eutekne.

Si applicherà solo ai lavori edili avviati dal 27 maggio 2022 (art. 4 comma 2 del DL 25 febbraio 2022 n. 13) il nuovo obbligo di affidamento delle opere a datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di potersi vedere riconosciuti i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché dagli art. 16 comma 2 del DL 63/2013, art. 1 comma 12 della L. 205/2017 e art. 1 comma 219 della L. 160/2019.

La nuova “pre-condizione” non riguarda tutti i lavori edili le cui spese possono essere agevolate con i bonus edilizi, ma soltanto quelli “di importo superiore a 70.000 euro” e che siano riconducibili all’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X del DLgs. 81/2008.

Poiché la norma fa soggiacere a questa nuova “pre-condizione” i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, 16 comma 2 del DL 63/2013, 1 comma 12 della L. 205/2017 e 1 comma 219 della L. 160/2019, pare corretto ritenere che essa riguardi:

  • il superbonus 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, a prescindere dalla modalità di sua fruizione (come detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure mediante esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121);
  • il nuovo bonus anti barriere architettoniche 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, a prescindere dalla modalità di sua fruizione (come detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure mediante esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121);
  • il credito di imposta 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020;
  • gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus anti barriere architettoniche, ma solo se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020;
  • la detrazione IRPEF/IRES spettante per i lavori di rifacimento delle facciate  (bonus facciate), di cui all’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (come detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure mediante esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020);
  • la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (bonus mobili) e per gli interventi di rifacimento del verde (bonus verde), di cui all’art. 1 comma 12 della L. 205/2017 (come detrazione in dichiarazione dei redditi, visto che per tali detrazioni non è possibile optare per le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020).

Con riguardo a queste due detrazioni, tuttavia, non si comprende l’inserimento delle rispettive norme agevolative tra quelle per le quali deve essere verificato il CCNL visto e considerato che non riguardano propriamente opere edili (senza contare che il limite massimo di spesa agevolato è ben inferiore a 70.000 euro).

Il nuovo comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, introdotto dall’art. 4 del DL 13/2022, prevede che il contratto collettivo che viene applicato dal datore di lavoro deve essere:

  • indicato nell’atto di affidamento dei lavori (tipicamente, il contratto di appalto);
  • riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

La norma prevede altresì espressamente che il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità verifichi “anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nella fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”. Pare evidente che la verifica di conformità richiesta riguardi esclusivamente l’aspetto formale della annotazione del tipo di contratto collettivo applicato e non già la verifica della sua effettiva applicazione da parte del datore di lavoro, né della riconducibilità o meno di quel tipo di contratto collettivo al novero di quelli che soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

Per altro, sembrerebbe venire da sé che, qualora l’intervento sia in regime di attività edilizia libera e le relative spese non siano agevolate con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, né con il bonus facciate di cui all’art. 1 comma 219 e seguenti della L. 160/2019, resta comunque non dovuto il rilascio di alcun visto di conformità, ai sensi della lett. b) dell’art. 121 comma 1-ter del DL 34/2020.


Il nuovo comma 43-bis dispone infine che “l’Agenzia delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili”.

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