Forfettario: preclusa l’aliquota del 5% se l’attività esercitata costituisce mera prosecuzione di altra attività

Forfettario: preclusa l’aliquota del 5% se l’attività esercitata costituisce mera prosecuzione di altra attività

Il forfettario non applica l’aliquota del 5% se l’attività esercitata è una mera prosecuzione di altra attività svolta. Fonte Fiscal Focus.

Un soggetto, seppure possa fruire del regime forfettario, non potrà applicare l’aliquota del 5 per cento poiché l’attività svolta non soddisfa il requisito di cui alla lettera b) del comma 65 della Legge n.190/2014, in quanto è una mera continuazione dell’attività precedentemente svolta all’estero e peraltro rivolta agli stessi clienti. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 197/2022 in risposta ad un designer, residente in uno Stato estero da più di 3 anni, che vorrebbe trasferire la propria residenza in Italia e svolgere la stessa attività nei confronti degli stessi clienti optando per il regime forfettario. Il dubbio sollevato dal designer è se possa applicare l’aliquota agevolata al 5% per le nuove attività.

Come ogni volta, prima di fornire risposta, l’Agenzia ripercorre i tratti salienti del regime agevolato, ricordando che lo stesso è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, ed è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Tale regime è stato nel corso del tempo modificato, in ultimo dalla Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019, che ha previsto la reintroduzione di due cause ostative di accesso al regime, che in precedenza erano state abrogate.
Con riferimento alle cause ostative, la lettera b) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

Start up – Per favorire l’avvio di nuove attività, il comma 65 prevede che per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi sia applicabile l’aliquota al 5%, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività: attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite previsto dal comma 65.

In merito, la Circolare n. 10/E/2016 ha precisato che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.

Nel caso in esame, il designer, considerato che il Paese Estero non rientra tra i Paesi membri della UE, né tra quelli facenti parte del SEE, potrà applicare il regime forfetario nel 2022, solo nel caso in cui trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali nell’anno in corso.

Tuttavia, nonostante possa fruire del regime forfettario, non potrà applicare l’aliquota agevolata del 5% in quanto l’attività, come dichiarato dallo stesso designer, sarà la stessa svolta in precedenza e sarà rivolta alla stessa clientela.

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