Conguaglio del trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi 2023

Conguaglio del trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi 2023

La disciplina è stata modificata a decorrere dal 1° gennaio 2022. (*)

L’art. 1 comma 3 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha modificato la disciplina del trattamento integrativo della retribuzione, di cui all’art. 1 del DL 3/2020.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari a 1.200 euro annui ai titolari di reddito di lavoro dipendente e/o dei previsti redditi assimilati, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro (al posto dei 28.000 euro previsti ante modifica), qualora l’imposta lorda generata da tali redditi sia superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.

È stata poi introdotta una clausola di salvaguardia per i soggetti con redditi complessivi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, al fine di tutelare situazioni di incapienza: tali soggetti beneficiano del trattamento integrativo in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni normativamente previste, dettagliate nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2023 e REDDITI PF 2023, e l’imposta lorda, fermo restando il limite massimo di 1.200 euro su base annua (vedi anche l’articolo “Trattamento integrativo in busta paga: a chi e quando spetta“).

Le modifiche ai limiti reddituali in relazione al reddito complessivo, anche se di rilievo, non hanno avuto impatti sostanziali sulla struttura delle dichiarazioni dei redditi 2023 (modello 730/2023 e REDDITI PF 2023), all’interno dei quali vengono confermati i campi previsti nei modelli dell’anno scorso.

Anche con riferimento al beneficio spettante per il periodo d’imposta 2022, rimangono validi i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020 n. 29 (§ 4 e 6), che ha specificato che il trattamento integrativo è riconosciuto in via automatica in busta paga dal sostituto d’imposta, che ne verifica l’effettiva spettanza in sede di conguaglio.

La verifica della spettanza avviene in base ai dati reddituali a disposizione del sostituto d’imposta, costituiti dai redditi che si prevede di corrispondere durante l’anno e dalle comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.
Qualora il lavoratore abbia espressamente richiesto di non procedere all’erogazione, il sostituto d’imposta non deve corrisponderlo.

L’ammontare del trattamento integrativo effettivamente spettante deve però essere ricalcolato in sede di dichiarazione dei redditi, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati.
Pertanto, i contribuenti fruiscono  dell’agevolazione in esame nella dichiarazione dei redditi 2023 qualora:

  • il beneficio spettante per l’anno 2022 non sia stato riconosciuto in tutto o in parte dal sostituto d’imposta;
  • le remunerazioni siano corrisposte da soggetti non sostituti d’imposta.

Quanto al secondo punto, si tratta ad esempio dei collaboratori familiari, degli autisti, degli altri addetti alla casa e dei dipendenti operanti in Italia presso ambasciate e organismi internazionali.
Viceversa, nel caso in cui il contribuente abbia percepito il trattamento integrativo in tutto o in parte non spettante, è tenuto a restituirne l’ammontare in sede di dichiarazione.

In sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2023, l’ammontare del trattamento integrativo erogato va indicato nella Sezione V del quadro C del modello 730/2023, rigo C14, e del quadro RC, rigo RC14, del modello REDDITI PF 2023.
In entrambi i casi, si riporta nella colonna 1 il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2023, e nella colonna 2 l’importo del trattamento erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 391 della CU 2023.

Con specifico riferimento al modello 730/2023, nel prospetto di liquidazione (modello 730-3) va evidenziato:
– al rigo 69, l’ammontare non riconosciuto e spettante per il 2022;
– al rigo 70, il trattamento integrativo indebitamente percepito che deve essere restituito.

Con riferimento al modello REDDITI PF 2023, al fine della verifica dei presupposti  per il riconoscimento del trattamento integrativo e per la sua determinazione, occorre compilare le colonne 1, 2 e 3 del rigo RN43, inserendo le informazioni relative al trattamento spettante, al trattamento riconosciuto in dichiarazione e al trattamento non spettante.

Obbligo di presentazione della dichiarazione

A tal proposito si specifica che se il contribuente deve restituire il trattamento integrativo della retribuzione non può beneficiare dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda infine che, sempre nell’ambito della riforma dell’IRPEF introdotta dalla legge di bilancio 2022, è stata abrogata, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui all’art. 2 del DL 3/2020, essendo di fatto assorbita dalla nuova articolazione delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR.

(*) Fonte Eutekne.

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