Decontribuzione delle lavoratrici madri con invio al datore dei codici fiscali dei figli

Decontribuzione delle lavoratrici madri con invio al datore dei codici fiscali dei figli

Le lavoratrici sono tenute a comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero nonché il numero dei figli e i relativi codici fiscali; la comunicazione potrà essere fatta anche con apposito applicativo INPS quando sarà predisposto(*)

Con la circolare n. 27/2024, l’INPS ha dettato le istruzioni operative per la fruizione della decontribuzione introdotta dall’art. 1 commi 180-182 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), fornendo anche chiarimenti circa l’ambito applicativo della misura.

La norma, si ricorda, prevede un esonero del 100% della quota IVS della lavoratrice madre:
– di tre o più figli, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (comma 180);
– di due figli, in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (comma 181).

Per quanto concerne l’ambito applicativo, possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) nei settori pubblico o privato (a prescindere dalla qualifica di imprenditore del datore), compresi le lavoratrici del settore agricolo ma esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Rientrano nella platea dei destinatari i rapporti di apprendistato, i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

La realizzazione del requisito necessario ai fini dell’accesso alla decontribuzione si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio o successivo (o secondo per l’esonero sperimentale del 2024) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio o successivo (o del secondo figlio per l’esonero sperimentale del 2024). Non comporta la decadenza del diritto alla decontribuzione il decesso di uno o più figli, l’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o la non convivenza di uno dei figli o l’affidamento esclusivo al padre.

Se, ad esempio, una lavoratrice ha due figli nel 2024 e nasce un terzo figlio il 2 marzo 2025, l’esonero:
– spetta per tutto il 2024, per effetto di quanto previsto dal comma 181 (in quanto madre di 2 figli);
– non viene riconosciuto dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 in quanto, in tale periodo la lavoratrice risulta essere ancora madre di 2 figli;
– spetta dal mese di marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 per effetto di quanto previsto dal comma 180 (in quanto madre di 3 figli).

Sul punto, viene anche precisato che l’esonero spetta a partire:
– dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato se quest’ultimo viene instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con 2 o 3 figli;
– dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito.

Come previsto dalla norma, l’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. In particolare, la soglia massima di esonero è di 250 euro in relazione al periodo di paga mensile e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Ai fini della spettanza non sono necessari il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015 e il possesso del DURC da parte del datore di lavoro.

Con riferimento al rapporto con altre agevolazioni, l’esonero in argomento risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Sul punto, l’INPS ricorda che la decontribuzione per le lavoratrici madri è alternativa all’esonero sulla quota IVS del 6 o 7% ex art. 1 comma 15 della L. 213/2023.

Sotto il profilo operativo, le lavoratrici sono tenute a comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero nonché il numero dei figli e i relativi codici fiscali (se la lavoratrice è madre di più di 3 figli è sufficiente indicare 3 codici fiscali, comprendendo quello del figlio più piccolo).

Una volta operativo, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, mediante apposito applicativo la cui disponibilità sarà resa nota con apposito messaggio.

La mancata comunicazione dei codici fiscali nei flussi UniEmens o nell’applicativo comporta la revoca del beneficio fruito.
Infine, l’esonero potrà essere esposto a partire dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024, mentre la valorizzazione degli arretrati di gennaio e febbraio 2024 può essere effettuata nei flussi UniEmens di marzo, aprile e maggio 2024.

(*) Fonte Eutekne

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