Avvisi bonari per versamenti IVA sospesi per emergenza Covid-19 - Dr. Agostino Montalbano

Avvisi bonari per versamenti IVA sospesi per emergenza Covid-19

Avvisi bonari per versamenti IVA sospesi per emergenza Covid-19

In questi giorni numerosi contribuenti sono destinatari di controlli automatizzati inerenti alla dichiarazione modello IVA 2021. Oggetto di contestazione è il tardivo versamento dell’IVA periodica, laddove il
contribuente abbia posticipato il pagamento di quanto dovuto rispetto alla scadenza originaria, in ragione dei numerosi decreti emergenziali che si sono succeduti nel corso dell’emergenza da Covid-19. Più nello specifico, tali avvisi pervengono nel caso in cui non sia stata data evidenza della motivazione che
legittimava il posticipo del pagamento, tramite la corretta compilazione del rigo VA16 in sede di dichiarazione IVA 2021 anno di imposta 2020.(*)

Pioggia di avvisi bonari in arrivo per sanzioni da ritardato versamento dell’imposta sul valore aggiunto anno 2020. È quanto sta accadendo in questi giorni, nei quali numerosi contribuenti si sono visti recapitare l’esito dei controlli automatizzati relativi al modello IVA 2021, anno 2020. La contestazione mossa è relativa alla esattezza e tempestività dei pagamenti effettuati; più precisamente, ad essere oggetto di sanzione è il tardivo versamento di uno o più debiti periodici (trimestrali o mensili, a seconda della tipologia di contribuente).

Spesso, ad un primo controllo, l’avviso bonario può sorprendere, poiché molto spesso di tratta di pagamenti che in realtà sono stati effettuati nei termini, seppure non nei termini “ordinari”, bensì nei termini straordinari disposti dei vari DPCM che, con l’esplosione della pandemia da Covid-19, avevano consentivano ai contribuenti di rinviare i versamenti IVA, nel rispetto di determinate condizioni.

Perché, quindi, ora l’Agenzia delle Entrate pretende le sanzioni per tardivo versamento?

Per quanto sino ad ora verificato, l’intera problematica verte sulla mancata o inesatta compilazione del modello IVA 2021 anno 2020, nel quale, laddove uno o più versamenti periodici fossero stati sospesi a seguito delle normative emergenziali Covid-19, era necessario dare evidenza dell’ammontare di tale versamento, nonché della norma in forza della quale il versamento stesso era stato posticipato.

Le istruzioni di compilazione del dichiarativo a tal proposito prevedevano:

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19

Rigo VA16 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. In particolare, va indicato:

  • in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice;
  • nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (cfr. circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16).

In sostanza, se il rigo VA16 del modello IVA 2021 è stato correttamente compilato, l’amministrazione finanziaria – sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi contribuenti, – è in grado di comprendere quali versamenti sono stati a suo tempo rinviati in ragione della pandemia; in assenza di tale indicazione, invece, il versamento viene considerato come “atteso” a scadenza ordinaria, e quindi rilevato come tardivo se posticipato in ragione del covid.

Il tutto nasce quindi da un mero “automatismo” di incrocio tra le informazioni rese in merito al posticipo dei versamenti covid-19 e le date di effettivo versamento, senza che peraltro, almeno allo stato attuale, l’Agenzia abbia effettuato delle verifiche nel merito.

Se il contribuente è destinatario di avviso bonario, e la problematica è appunto quella di aver dimenticato di compilare il rigo VA16, o comunque di aver fornito informazioni incorrette, e di conseguenza l’Agenzia delle Entrate non riesce ad abbinare il versamento effettuato oltre i termini ordinari alla relativa motivazione di carattere emergenziale, l’unica soluzione è quella di presentare dichiarazione integrativa IVA e successivamente far valere le proprie ragioni a mezzo CIVIS. La presentazione dell’integrativa, tuttavia, farà scattare la sanzione di 250 euro; è quindi opportuno verificare, in ragione delle somme in gioco, se sia ragionevole procedere in tal senso, o non sia meglio versare la richiesta sanzione per ritardato pagamento.

Se invece la problematica attiene ad una errata compilazione del rigo VA16, magari dovuto all’indicazione di un codice di sospesione Covid-19 errato, trattandosi di un errore di tipo formale senza nessun danno erariale, può far valere le proprie ragioni a mezzo CIVIS e chiedere la rettifica del codice errato, da valorizzare con il corretto codice, ed il consenguente annullamento dell’avviso bonario.

(*) Fonte Eutekne

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